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Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità
Di Redazione (del 19/10/2021 @ 13:19:59, in Comunicato Stampa, linkato 383 volte)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto riguardante il contributo previsto per i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 365 e 366, L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 13 bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, Convertito in L. n. 69/2021).

Le famiglie con figli disabili a carico e che versano in determinate condizioni reddituali possono richiedere un contributo fino a 500 euro mensili per tre anni, inserito nella legge di Bilancio 2021. Si tratta di un contributo in parte retroattivo: la domanda da presentare, infatti, deve tenere conto delle mensilità non erogate durante il 2021.

Il bonus figli disabili è un contributo erogato dall’Inps per conto dello Stato a beneficio dei genitori soli con almeno un figlio con disabilità. La prestazione viene riconosciuta per il triennio 2021-2023. L’importo del bonus è di 150 euro al mese per ogni figlio disabile, fino a un massimo di 500 euro mensili. Questi soldi non concorrono alla formazione del reddito. La prestazione è cumulabile con il reddito di cittadinanza. Lo Stato ha stanziato per ogni anno 5 milioni di euro. Nel caso in cui i fondi non fossero sufficienti, verrà data la priorità alle famiglie con l’Isee più basso, dopodiché si terrà conto (nell’ordine) della presenza di figli:

  • Non autosufficienti;
  • Con disabilità grave;
  • Con disabilità media.

Per ottenere il bonus figli disabili, è necessario che il genitore solo che presenta la domanda all’Inps:

  • Abbia un figlio con disabilità di almeno il 60% (maggiorenne o minorenne);
  • Sia disoccupato;
  • Oppure sia monoreddito.

La disabilità del figlio di almeno il 60% è condizione indispensabile per avere diritto al bonus, così come il fatto di appartenere a un nucleo familiare monoparentale, cioè con un solo genitore (padre o madre), che abbia un Isee non superiore a 3.000 euro.

Per quanto riguarda la situazione reddituale, occorre che il richiedente si trovi in stato di disoccupazione o sia privo di reddito oppure abbia un reddito che lo collochi all’interno della no tax area. Significa che, al massimo, deve guadagnare 8.145 euro se lavoratore dipendente o 4.800 euro se autonomo.

La domanda per ottenere il bonus figli disabili va presentata all’Inps per via telematica sul portale dell’Istituto, su apposito modello e corredata di un’autocertificazione in cui l’interessato assicura di avere i requisiti richiesti. Si ricorda che per effettuare l’accesso si deve utilizzare lo Spid (il Sistema di identità digitale), la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi.

In alternativa, è possibile fare la richiesta attraverso:

  • Contact center dell’Inps, telefonando da rete fissa al numero verde gratuito 803.164 oppure da rete mobile (a pagamento) al numero 06 164.164;
  • Patronato, sindacato.

L’Inps provvederà a verificare i requisiti del richiedente e la regolarità della domanda dopodiché, se ci sono le condizioni, il bonus verrà erogato. Per il 2021, la domanda ha valore retroattivo.

N.B: La norma che introduce il bonus figli disabili prevede la possibilità di sospensione del beneficio. Ciò succede nel caso in cui il figlio venga ricoverato in un istituto di cura di lunga degenza o presso un’altra struttura residenziale completamente a carico dello Stato o di una qualsiasi amministrazione pubblica. In tal caso, chi ha richiesto la prestazione deve dare comunicazione immediata del ricovero all’Inps. Il bonus verrà sospeso per tutta la durata del ricovero.

Il bonus figli disabili non viene più erogato nel momento in cui manca anche uno solo dei citati requisiti. La decadenza è prevista anche: in caso di affidamento del figlio disabile a terzi; al venir meno della responsabilità genitoriale di chi percepisce il bonus; in caso di decesso del figlio disabile per cui è stata richiesta la prestazione.

Anche qui, l’interessato deve darne tempestiva comunicazione all’Inps. Nel caso in cui l’Istituto non venisse avvisato e scoprisse che sta versando il bonus a chi non ne ha più il diritto, sono previste: la revoca immediata del beneficio; la restituzione dei soldi indebitamente percepiti; l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

 

Per info rivolgersi all’ufficio di Segretariato Sociale PUA del proprio Comune.

L’Assessore alle Politiche Sociali e dell’Integrazione

Antonio PALUMBO