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VERSO UN "HUB" NEL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NEL COMPRENSORIO DI GALATINA: IL CASO ENTOSAL
Di Redazione (del 13/02/2023 @ 21:45:55, in NohaBlog, linkato 614 volte)

La proposta di un impianto di trattamento dei rifiuti speciali a Santa Barbara, per una capacità di trattamento di 90.000 tonnel­late / anno, conferma la tendenza in atto a trasformare il compren­sorio di Galatina in uno snodo di raccolta e smistamento di rifiuti speciali al servizio non solo della Provincia di Lecce ma di vasti territori regionali ed extra-regionali.

Appare significativa in tal senso la dichiarazione d'intenti con­tenuta nel progetto Entosal per cui "L'impianto per la sua po­sizione geografica, può concretamente fungere da centro di rife­rimento per le attività di raccolta recupero e trasporto di parti­colari tipologie di rifiuti speciali (soprattutto pericolosi, prodotti nella Provincia di Lecce e nella Regione Puglia. Il gestore punta a riferirsi ad un mercato più ampio di quello locale, avendo ac­cesso anche a clienti nazionali grazie alla specificità dei rifiuti trattati.”

Beninteso il termine specificità” dei rifiuti trattati non esprime la eterogeneità e la nocività dei rifiuti stessi; un elenco di circa 400 variegate tipologie, che comprende quanto di più inquinante e pericoloso provenga dalle lavorazioni industriali; non stupisce quindi che vi siano in Italia diversi produttore lieti di liberarsi di tali sostanze, che costituiscono però una vera bomba ecologica per le comunità locali. L'elenco dei codici CER (Codice Europeo dei Rifiuti) spazia dai residui dalle lavorazioni siderurgiche agli scarti animali, dai fanghi di vario tipo a bagni con cromo e in­chiostri dai residui delle concerie ai reflui petroliferi, dai rifiuti della lavorazione dell'amianto ai residui di pitture e vernici. Al­cuni di questi scarti hanno una composizione talmente problematica da poter essere definiti rifiuti di rifiuti", avendo un Codice CER indicato come "scarti inutilizzabili per il consumo o la tra­sformazione".

Un aspetto della proposta che inquieta fortemente è la presenza in gran parte delle operazioni previste di trattamenti di frantu­mazione" e di "miscelazione che potrebbero determinare, se non correttamente gestiti e controllati da enti terzi, la perdita delle caratteristiche nei rifiuti in ingresso, con possibili difficoltà suc­cessive a garantire la tracciabilità dei singoli rifiuti ed a evitare la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, come previ­sto dalla legge. La proposta, prima ancora di entrare nel mento dei contenuti, appare in contrasto  non solo per il progetto in sé, ma anche per il contesto politico-amministrativo in cui si pone con alcuni fon­damentali indirizzi comunitari, contenuti nella Direttiva 2008.98.CE e successive modifiche e recepite nella normativa nazionale (D.Lgs. 152'06):

  1. Rete integrata: le istituzioni locali devono creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali al servizio di ogni singolo bacino:
  2. Principio di autosufficienza: occorre perseguire l'autosuf­ficienza nello smaltimento dei rifiuti tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per ogni ca­tegoria di rifiuti.
  3. Principio di prossimità: la rete deve permettere il trattamen­to di ognuna delle categorie di rifiuti in uno degli impianti appro­priati più vicini grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecno­logie più idonei al fine dr garantire un elevato livello di prote­zione dell'ambiente e della salute pubblica.

Nel progetto in esame non si intravede né dove sia "l'integra­zione" tra i vari impianti in esercizio o previsti, né quali strategie siano adottate dagli enti locali per rispettare il principio di auto­sufficienza e minimizzare i trasferimenti.

 

Di fatto nella realtà questi principi vengono troppo spesso ignorati grazie ad una programmazione a maglie larghe della Regione, e alla totale inosservanza da parte della Provincia di Lecce degli obblighi di corretta localizzazione e di controllo degli impianti (art. 197 D. Lgs. 152/2006), ogni procedimento autoriz zativo considera ogni proposta come a sé stante, senza una ottimizzazione del sistema di raccolta ed una minimizzazione degli spostamenti cui è soggetto ciascun carico di rifiuti. Ciò indubbia­mente agevola i produttori ed i gestori, grazie ad una sostanziale deregolamentazione, che amplia discrezionalmente i limiti di mercato e facilità i traffici di rifiuti da e verso altre regioni o altri stati, imponendo però alle popolazioni locali pesanti e spesso inaccettabili ricadute ambientali, come nel nostro caso. Intanto prolificano nel comprensorio di Galatina gli impianti di tratta­mento di rifiuti speciali anche pericolosi, oltre alla Entosal, sono già autorizzati o in via di autorizzazione le società Ecom S.A.", "Sa­lento Riciclo" e "Ambiente e Riciclo" di Gelatina; "Cave Marra Ecologia di Galatone (con 2 sedi sulla S.P. Galatone-Galatina e nella zona industriale di Galatone-Nardò), Progest" di Galatone (Zona Ind.) e la stazione di trasferenza dei rifiuti organici "Bian­co nella stessa zona industriale, oltre alla ben nota Colacem di Galatina /Soleto, che da sola è autorizzata a trattare fino a 400.000 tonnellate anno di rifiuti speciali.

 

L'atteggiamento benevolo della Regione nei confronti dei vari gestori è particolarmente evidente esaminando le variazioni in­tervenute nella stesura dell'ultimo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, approvato con Delibera Giunta Regionale n. 673 del 11.05.2022. Nella precedente versione del 2015 (appro­vato con Deliberazione Giunta Regionale n. 1023 del 19.05.2015) erano imposte delle distanze minime di sicurezza per la popola­zione insediata nell'area e per alcuni siti sensibili come scuole e strutture sanitarie, da definire in fase di autorizzazione previo stu­dio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali (venti dominanti. altezza dei camini, tipo di emissione ecc.)

Nella versione attuale del Piano tali vincoli incredibilmente scompaiono, cosi come l'obbligo del relativo studio propedeuti­co. Perché un'area sia considerata inidonea occorre che sia og­getto di un esplicito vincolo ai sensi del Piano Regionale di Qua­lità dell'Aria (Legge Regionale n. 52 2019). In assenza di tale vincolo, gli insediamenti possono essere localizzati anche in pros­simità di centri abitati, con poche blande prescrizioni sull'inqui­namento acustico.

Un altro aspetto inquietante su cui meditare è costituito da una strategia che si sta diffondendo in questi anni nelle amministra­zioni pubbliche, pressate da un lato dai gestori, desiderosi di dare avvio alle attività, e dall'altro lato dalle associazioni e comunità locali preoccupate per gli effetti ambientali: la finta opposizione.

In pratica la Provincia o il Comune di turno emettono il diniego all’autorizzazione alla conclusione del procedimento autorizzativo ma senza poi motivarlo con solide argomentazioni scienti­fiche. In tal senso fa scuola e merita di essere riportata per stral­cio la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di Gelatina, che chiedeva la conferma del diniego stabilito dalla Provincia di Lecce e annullato dal Tar ad uno degli impianti prima citati poi effettivamente realizzato anche sulla ba­se di questa sentenza: 'Il Consiglio Comunale di Galatina si è li­mitato a richiamare l'esistenza di un ambito paesaggistico tute­lato ma non ha saputo o potuto indicare quali specifiche caratteristiche dell’intervento in progetto arrechino pregiudizio al con­testo tutelato".

Per quanto concerne poi gli impatti cumulativi (aspetto essen­ziale collocandosi l'insediamento in un contesto in cui operano altre strutture simili), il Tar aveva notato "la genericità delle obie­zioni del Comune nelle quali non è contenuta nessuna valutazione tecnico-scientifica quanto al consumo di territorio, non si citano infatti le superfici già interessate dagli impianti in esame, nonché la vicinanza dell'impianto dal più vicino centro urbanizzato, e le ripercussioni negative che la sua realizzazione determinerebbe sulla collettività - (Gazzetta del Mezzogiorno. 22.06.2020).

Ma questo atteggiamento dell'Amministrazione Comunale non è isolato, se anche la nuova compagine oggi al governo cittadino ha fatto notare la sua assenza alla Conferenza di Servizi convo­cata sull'argomento. Grave segnale di indifferenza nei confronti della salute collettiva e dei beni comuni.

Né stupisce, se questo è l'andazzo nei procedimenti ammini­strativi nella nostra realtà, che nel Rapporto Ecomafia 2022 di Legambiente, la Puglia occupi il 3° posto in Italia per reati am­bientali e che nella stessa classifica la provincia di Lecce si ponga al decimo posto, mentre nella classifica dei reati legati al ciclo dei rifiuti la Puglia occupi il 4° posto in Italia, mentre la provincia di Lecce sia al 18° posto.

La criminalità odierna non è quella di un tempo, che agiva a suon di lupara ed estorsioni, ma si è evoluta ed ha infiltrati nelle nostre istituzioni nutrendosi di assenze e silenzi, istruttorie ca­renti, di autorizzazioni a maglie larghe e di controlli inadeguati. come è stato denunciato più volte dalla nostra magistratura.

Antonio De Giorgi

 fonte: Il Galatino - Anno LVI n°3 del 10-02-2023